Di cosa si tratta?

L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è stata istituita con una legge del 1980 e spetta agli invalidi civili, cioè a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. Questa indennità viene concessa se, a causa della minorazione fisica o psichica, l’invalido si trova nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di una assistenza continua.

Come e quando si ottiene?

L’indennità di accompagnamento, così come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche. In questo caso, la certificazione medica allegata alla richiesta all’ASL, quella comprovante la minorazione, deve avere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che è “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. 
Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’INPS e se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.
L’indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.

In caso di mancato riconoscimento o sottostimato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento?

Contro i verbali della commissione medica, che pur accertando l’invalidità, non riconoscano l’indennità di accompagnamento è possibile procedere con il ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., attraverso cui si procedere per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere davanti al giudice.


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