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DEDUCIBILITÀ FISCALE –

Noleggio a lungo termine

Per privati, ma non solo, si puo’ anche usufruire di agevolazioni fiscali, in base alla categoria professionale di appartenenza e l’uso che si fa dell’auto.

Detraibilità IVA
Oggetto sociale Veicoli servizi,

  • Esercente arte o professione 20% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo) (*)  20% 40% – 100% (se ad uso esclusivo o messa a disposizione del dipendente verso corrispettivo) 40%
  • Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso pubblico 100%
  • Aziende: uso non strumentale all’attività d’impresa  20% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo) 20% 40% 100% (se dimostrato l’uso esclusivo aziendale) 40% – 100% (se dimostrato l’uso esclusivo aziendale).
  • Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta 70%  70%  40% (addebito in busta paga del benefit) 100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA)    40% (addebito in busta paga del benefit) 100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA)
  • Agente o rappresentante di commercio 80% (per costi canone noleggio solo fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo) 80% Percentuale di effettivo utilizzo 
 

Le principali imposte sull’auto

Le auto sono soggette a due tipi di imposte, le imposte dirette e le imposte indirette.

Le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) sono disciplinate dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/86, modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013), che pone limitazioni alla deducibilità dei costi. Le imposte indirette (IVA) sono invece disciplinate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, che pone limitazioni alla detraibilità dell’IVA.
Per alcuni veicoli e casi di utilizzo, la normativa stabilisce la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.

Imposte dirette La piena detraibilità dell’IVA

è permessa dalla norma per: Veicoli non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: trattori agricoli o forestali, veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni con massa massima autorizzata superiore a 3.500 Kg con numero di posti a sedere superiore a otto, escluso conducente;

Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72*: utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione.

La legge finanziaria 2008 prevede la detrazione dell’IVA al 100% (invece che 40%) se dimostrato l’uso esclusivo per fini aziendali (es.: i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi).

Tuttavia, è difficile che ci si avvalga di questa facoltà, poiché non è facilmente dimostrabile l’uso esclusivo dell’auto per fini aziendali;
Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72*: veicoli oggetto dell’attività propria dell’impresa, cioè quelli il cui impiego contraddistingue l’attività esercitata (es.: le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto);

Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;

Veicoli compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnati dall’azienda al dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente (con fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.

Per tutti gli altri veicoli che non rientrano nelle categorie presentate, è prevista la detraibilità parziale. Per questi veicoli è prevista una specifica limitazione forfettaria.

 

Imposte indirette

  1. La piena deducibilità dei costi è permessa dalla norma per:
    Veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (non compresi nell’articolo 164 del TUIR). Ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, trattori stradali, mezzi d’opera, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, ecc.;
  2. Veicoli utilizzati come beni strumentali nell’attività caratterizzante dell’impresa, cioè i veicoli senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata, per esempio le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, di scuola guida o di onoranze funebri;
    Veicoli adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta da un atto della Pubblica Amministrazione.
  3. Per esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi.
    Per tutti gli altri veicoli che non rientrano nelle categorie presentate, è prevista la detraibilità parziale. Per questi veicoli è prevista una specifica limitazione forfettaria.
    *Ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere non è superiore a otto (conducente escluso).
 
 
 
 

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Per le categorie: L.104 : Vi basterà presentare preventivamente tutta la documentazione ; sara’ sottoposta a verifica prendendo in considerazione l’IVA non al 22% bensi al 4%.
Nel caso in cui fosse necessario fare delle modifiche all’auto tramite l’ officina specializzata ed autorizzata insieme al lavoro, vi verrà consegnata tutta la documentazione di conformità delle modifiche e relativo collaudo.

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